ALLEGATO “A”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO
CINEMANEMICO
Art. 1. Costituzione, denominazione e durata
È costituita un’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata:
“CinemAnemico” (di seguito “Associazione”)
L’Associazione ha sede in Firenze, presso il circolo Arci Casa del Popolo di Settignano, via San Romano, 1.
La sede potrà essere trasferita con una semplice delibera dell’assemblea.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici e la sua durata è illimitata nel tempo.
Potrà essere sciolta solo con Delibera straordinaria dei soci, come previsto all’Articolo 11 del
presente Statuto.
Art. 2. Scopi e finalità
L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello
svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività,
di gratuità delle cariche associative.
L’Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura cinematografica, promuovendo iniziative
d’animazione ed educazione alle visione delle opere cinematografiche, dirette a sviluppare,
nell’ambito principalmente, ma non esclusivamente, del proprio territorio, la conoscenza del
linguaggio del racconto per immagini.
L’Associazione si propone di attuare rassegne cinematografiche ed artistiche legate al contesto del
cinema in genere, anche attraverso collaborazioni con altri enti e associazioni. Si propone inoltre
di attuare iniziative finalizzate al coinvolgimento dei giovani, alla diffusione della fruizione
cinematografica per le famiglie e allo sviluppo della conoscenza per immagini nelle scuole
attraverso una programmazione educativo-didattica.
L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto
sociale:
- organizzare proiezioni di opere cinematografiche, su propria iniziativa o su richiesta di enti,
scuole, associazioni e privati, utilizzando qualsiasi mezzo tecnologico attualmente o in futuro
disponibile;
- promuovere ed organizzare corsi, seminari e altre attività didattiche di avviamento all’educazione
al linguaggio cinematografico e alla sua fruizione, alla tecnica cinematografica e ad argomenti
correlati;
- svolgere manifestazioni, eventi, festival, convegni, dibattiti, mostre, laboratori, stages, finalizzati
alla diffusione dello spettacolo cinematografico;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- accedere a finanziamenti e ricevere contributi legati al perseguimento dell’attività sociale
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni audiovisive, dispense e qualsiasi altro
materiale divulgativo connesso al cinema;
- gestire impianti e/o locali destinati in modo esclusivo o parziale alla diffusione delle opere
cinematografiche, propri o di terzi, o affidati in uso attraverso convenzioni;
- esercitare, senza scopo di lucro, attività commerciali con obiettivi di autofinanziamento;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali
marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette
finalità;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il
conseguimento delle finalità associative.
Art. 3. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) quote associative ordinarie;
b) quote associative supplementari o straordinarie, o corrispettivi specifici versati dai Soci per le
attività sociali;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) utile derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali
occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività
istituzionali;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi
istituzionali.
Art. 4. Divieto distribuzione utili
L’Associazione non ha scopo di lucro: pertanto eventuali utili dovranno essere utilizzati per il
conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione stessa. All’Associazione è altresì
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Art. 5. Esercizio Sociale e Rendiconto
L’associazione chiude l’esercizio sociale annualmente entro il 31 dicembre, data in cui devono essere redatti l’inventario e il bilancio annuale.
I bilanci e i rendiconti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la data dell’assemblea convocata per l’approvazione.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.
Art. 6. Soci e loro ammissione
Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che aderiscono allo Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante l’invio della domanda di adesione al Consiglio direttivo che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.
Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’associazione. Il Consiglio direttivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.
Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.
Art. 7. Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno eguali diritti quali :
- partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e
partecipare con il voto alla delibera dell’assemblea;
- votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali, salvo eventuali incompatibilità;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Ogni socio ha diritto a un voto.
L’attività volontaria dei soci non può essere retribuita: l’Associazione può rimborsare al
volontario le spese effettivamente sostenute.
I Soci sono obbligati:
- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a versare puntualmente la quota associativa;
- ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Art. 8. Cessazione della qualifica di Socio
Il socio cessa di far parte dell’Associazione :
a) per dimissioni: il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone
comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
b) per mancato pagamento o rinnovo delle quote sociali così come stabilite dal Consiglio
direttivo;
c) per esclusione: per decisione del Consiglio Direttivo a causa di violazioni delle norme dello
statuto (o da questo richiamate) o qualora il Socio dimostri di non condividere le finalità
dell’Associazione e/o risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’Associazione stessa;
d) per decesso: in tal caso la quota non è trasmissibile agli eredi e l’erede non subentrerà nei diritti
connessi alla quota associativa.
In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo le quote associative versate non verranno
rimborsate e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e
cariche sociali.
Art. 9. Quote associative
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.
a) Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che
costituiscono la quota di iscrizione annuale.
b) Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al
fine di sopperire al pagamento di specifici corrispettivi.
La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 10. Organi sociali
Sono organi dell’Associazione.
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’associazione, tutte le cariche sociali sono
elettive e a titolo gratuito.
Art. 11. Assemblea degli Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci che si
trovino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua
impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea
controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di
intervento alla stessa.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto
contabile, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio
direttivo.
L’assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
richiesta motivata da almeno un quinto degli soci.
L’assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.
L’assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio
direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale
almeno quindici giorni prima della data fissata. Altre forme di comunicazione ammissibili
sono, a titolo esemplificativo:
- comunicazione postale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione;
- nei casi urgenti, raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno 2 giorni prima
dell’assemblea;
- sistemi di comunicazione elettronica nel rispetto dei termini suindicati.
L’avviso di convocazione deve indicare la data della prima riunione e dell’eventuale seconda
riunione e deve contenere l’Ordine del giorno dettagliato.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la
metà degli Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
degli intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i Soci, tranne i dimissionari.
Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, occorre in ogni caso la presenza di almeno il
25% dei Soci e il voto favorevole del 75% dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 12. Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri,
nominati dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica per cinque esercizi sociali ed i suoi
componenti possono essere rieletti. Qualora un componente cessi di far parte del Consiglio, per
dimissioni o per altra causa, verrà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto
dall’Assemblea Sociale. Il Consiglio decade quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a
meno di 3 (tre) membri.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile, su
convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne
faccia richiesta la maggioranza dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente del Consiglio.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) curare il perseguimento dei fini statutari;
b) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci o deliberare
sulla loro esclusione;
c) amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
d) compilare il rendiconto contabile di cui all’art. 5;
e) definire eventuali regolamenti interni;
f) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento
dell’associazione nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
g) fissare la quota ordinaria di ammissione;
h) stabilire eventuali quote suppletive;
i) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;
j) nominare comitati o commissioni interne;
k) gestire l’ordinaria amministrazione, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati
a professionisti;
l) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria
dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti
necessari per il buon funzionamento dell’Associazione;
Le cariche di consigliere sono gratuite.
Art. 13. Modifiche allo statuto. Scioglimento
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’assemblea da uno degli organi
sociali o da almeno dieci Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea in sede
straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.
Art. 15. Norme di rinvio
Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti
in materia di associazioni e persone giuridiche private.
Firenze, lì 23 ottobre 2012
I comparenti
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